Il nuovo regolamento UE 2025/2083
La fase definitiva del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo strumento dell’Unione Europea contro la “fuga del carbonio”, ossia lo spostamento delle produzioni in Paesi con normative ambientali meno severe, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.
Le imprese che importano in UE determinati beni ad alto impatto emissivo come acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità, idrogeno, dovranno calcolare e dichiarare le emissioni incorporate nei prodotti e restituire certificati CBAM equivalenti al prezzo del carbonio europeo.
L’obiettivo è duplice: garantire condizioni di concorrenza e ridurre globalmente le emissioni di CO₂, rafforzando la transizione ecologica dell’UE.
Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il Reg. (UE) 2023/956. Si tratta di un pacchetto di semplificazione parte del progetto “Omnibus”, volto a ridurre gli oneri amministrativi e rendere il CBAM più accessibile soprattutto per PMI e operatori minori.
Queste le principali modifiche introdotte:
- Esenzione “de minimis”: importazioni fino a 50 tonnellate annue sono esentate dagli obblighi CBAM (Art. 2 bis). Circa il 90% degli importatori sarà escluso dagli adempimenti, pur mantenendo coperto oltre il 99% delle emissioni.
- Deroga transitoria all’autorizzazione: chi presenta domanda di “dichiarante CBAM autorizzato” entro il 31 marzo 2026 potrà continuare a importare fino alla decisione dell’autorità (Art. 7).
- Prezzo del carbonio pagato in Paesi terzi: possibile detrarre certificati CBAM in base al prezzo già corrisposto anche in Paesi diversi da quello di origine (Art. 9). La Commissione potrà fissare prezzi di carbonio di default per ciascun Paese.
- Posticipo vendita certificati CBAM: la vendita inizierà a febbraio 2027, e non più dal 2026 (Art. 20).
- Soglia minima di certificati: ridotta dall’80% al 50%, con maggiore flessibilità nei calcoli.
- Dichiarazione annuale: la prima dichiarazione, relativa al 2026, andrà presentata entro il 30 settembre 2027 (non più entro il 31 maggio) (Art. 22).
- Riacquisto certificati: il numero riacquistabile sarà pari al totale acquistato nell’anno, con termine spostato al 31 ottobre (Art. 23).
Obblighi principali dal 1° gennaio 2026
Gli operatori dovranno rispettare nuovi adempimenti stringenti:
- Registrazione come dichiarante CBAM autorizzato: necessaria per poter importare beni CBAM. La domanda si presenta tramite il portale CBAM.
- Acquisto di certificati CBAM: per coprire le emissioni incorporate, salvo riduzioni se già pagato un prezzo del carbonio all’estero.
- Dichiarazione annuale: obbligatoria, con indicazione delle importazioni CBAM e delle relative emissioni. La prima scadenza effettiva sarà il 30 settembre 2027.
- Calcolo delle emissioni: possibile utilizzare i dati effettivi dei produttori, metodi equivalenti approvati o i valori predefiniti della Commissione europea.
- Gestione dei certificati: maggiore flessibilità grazie alla riduzione al 50% della soglia minima da mantenere nel registro.
- Rappresentante CBAM: introdotta la figura dello spedizioniere doganale che può agire come rappresentante per presentare dichiarazioni annuali in nome e per conto del dichiarante autorizzato.
I settori interessati e i cambiamenti per le imprese
Nella fase iniziale, il CBAM riguarda beni e settori ad alto impatto ambientale, tra cui: Siderurgia e alluminio (semilavorati, prodotti finiti e materie prime); Cemento e prodotti derivati; Fertilizzanti e prodotti chimici collegati; Produzione elettrica; Idrogeno e derivati.
In futuro, la Commissione potrà estendere il perimetro ad altri prodotti.
Per le imprese europee e italiane le implicazioni sono concrete, a partire dalla necessità di adeguare i sistemi di contabilità ambientale e i processi doganali; effettuare la revisione dei contratti di fornitura con Paesi terzi per integrare i costi del carbonio; maggiore tracciabilità delle catene di approvvigionamento; rischio di sanzioni elevate in caso di difformità nelle dichiarazioni.
Le PMI beneficeranno della soglia di esenzione, ma dovranno comunque monitorare le proprie importazioni per non superare i limiti.
Il CBAM non è soltanto un nuovo adempimento burocratico: è un pilastro della politica climatica e commerciale europea. Dal 1° gennaio 2026 diventerà una realtà vincolante per tutti gli importatori. Prepararsi per tempo è fondamentale: significa evitare rischi, ma anche cogliere un vantaggio competitivo in un mercato che premia trasparenza e sostenibilità.
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