Tutti gli obblighi, le semplificazioni e gli alert per importatori e spedizionieri
Con una serie di avvisi e circolari pubblicati tra il 21 e il 22 ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha chiarito in modo definitivo come e con quali obblighi entrerà in vigore il periodo definitivo del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) a partire dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un passaggio cruciale per importatori e rappresentanti doganali indiretti, perché dal 2026 il CBAM non sarà più un adempimento “di monitoraggio”, ma una condizione necessaria per poter importare determinate merci. Di seguito, una sintesi completa e operativa di tutti i punti da conoscere e rispettare, senza eccezioni.
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 il CBAM entra nella sua fase definitiva di applicazione, come previsto dal Regolamento (UE) 2023/956, con le modifiche e semplificazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083.
Da quella data: solo gli operatori in regola potranno importare merci soggette a CBAM; l’assenza dei requisiti richiesti bloccherà lo sdoganamento.
Obbligo centrale: status di “dichiarante CBAM autorizzato”
Dal 2026 tutti gli importatori di merci CBAM e tutti i rappresentanti doganali indiretti devono essere in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”. Lo status è previsto dall’art. 4 del Reg. (UE) 2023/956.
La mancata autorizzazione comporta: blocco delle merci alla frontiera; rifiuto dello sdoganamento; applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.
ADM ha chiarito che non saranno ammesse tolleranze operative oltre quelle espressamente previste dai regolamenti.
ADM e Commissione Europea raccomandano di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione CBAM. Dal 1° gennaio 2026, chi non è autorizzato non potrà importare, salvo i casi di esenzione o deroga temporanea previsti dalla normativa.
Le semplificazioni introdotte dal Reg. (UE) 2025/2083
Il nuovo Regolamento non elimina l’obbligo CBAM, ma introduce importanti semplificazioni operative.
Esenzione “de minimis” – Art. 2bis
Gli importatori (anche già dichiaranti CBAM autorizzati) sono esentati dagli obblighi CBAM se la massa netta totale delle merci CBAM importate non supera 50 tonnellate annue (soglia unica UE).
Dal 1° gennaio 2026, anche chi rientra nell’esenzione deve dichiararlo espressamente in dichiarazione doganale.
L’esenzione non è automatica: va motivata e dichiarata.
Deroga temporanea all’autorizzazione – Art. 17, punto 7bis
È prevista una deroga temporanea per chi presenta la domanda in tempo se l’importatore o il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026.
Allora può continuare temporaneamente a importare merci CBAM
fino alla decisione dell’autorità competente e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Questa deroga non elimina l’obbligo di autorizzazione; consente solo la prosecuzione temporanea delle operazioni.
Obbligo dichiarativo rafforzato in dogana dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, ogni dichiarazione doganale CBAM dovrà indicare obbligatoriamente la motivazione dell’importazione, scegliendo una delle seguenti opzioni:
- possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato;
- rientro nella soglia di esenzione ≤ 50 tonnellate annue;
- domanda di autorizzazione presentata entro il 31 marzo 2026;
- altro motivo di esenzione previsto dai regolamenti UE.
Senza motivazione corretta, lo sdoganamento non sarà consentito.
Il ruolo dell’ADM
L’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – avrà un ruolo centrale nel:
- verificare il possesso dello status CBAM;
- impedire l’importazione a operatori non conformi;
- garantire un’applicazione armonizzata del CBAM in tutta l’UE.
La collaborazione di spedizionieri, importatori e rappresentanti doganali è considerata essenziale. L’ADM invita gli operatori a consultare regolarmente:
- Sito ufficiale CBAM – Commissione Europea (TAXUD)
- Sezione CBAM sul sito ADM
- MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (EU ETS – CBAM)
Il quadro normativo è in evoluzione e richiede un aggiornamento continuo.
Guida operativa – CBAM e dichiarazioni doganali H1
1. Ambito di applicazione
Il Regolamento CBAM si applica all’importazione di specifiche categorie di merci, tra cui: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno. Per tali merci, dal 1° gennaio 2026 sono previsti obblighi doganali vincolanti.
2. Codici CBAM ammessi in dichiarazione doganale (H1)
Per ogni importazione CBAM, in dichiarazione dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
- Y128 – CBAM Account Number
Importatore CBAM autorizzato: indicare il numero di conto CBAM attivo. - Y238 – CBAM Application Reference
Domanda di autorizzazione CBAM presentata (nei casi ammessi dalla normativa). - Y137 – Esenzione de minimis
Importazioni entro la soglia di 50 tonnellate nette annue. - Y134 – Territori speciali
Merci originarie di Büsingen, Heligoland o Livigno. - Y135 – Attività militari
Merci destinate a usi o movimenti militari. - Y136 – Elettricità / Idrogeno da ZEE
Produzione in Zona Economica Esclusiva (ZEE) o piattaforma continentale UE.
FAQ – Domande frequenti per spedizionieri e importatori
Dal 1° gennaio 2026 posso importare senza autorizzazione CBAM?
No, salvo esenzione “de minimis” o deroga temporanea con domanda presentata entro il 31 marzo 2026.
Se importo meno di 50 tonnellate l’anno sono esentato?
Sì, ma è obbligatorio dichiarare l’esenzione in dogana.
La presentazione della domanda basta per importare?
Solo se presentata entro il 31 marzo 2026 e fino al 30 settembre 2026.
Se non indico la motivazione CBAM in dichiarazione doganale?
La merce non verrà sdoganata.
Alert finale per gli operatori
- Dal 1° gennaio 2026 il CBAM diventa un requisito operativo bloccante.
- La mancata conformità impedirà fisicamente l’importazione delle merci.
- La domanda di autorizzazione va presentata subito.
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