Il valore doganale torna al centro delle operazioni di importazione

Le novità interpretative sul valore in dogana stanno interessando un numero crescente di imprese impegnate negli scambi internazionali. Si tratta di un tema tecnico, ma con conseguenze molto concrete: dal valore attribuito alle merci importate dipendono infatti la determinazione dei dazi e, in molti casi, anche la base imponibile dell’IVA all’importazione.

Un errore nella costruzione del valore può quindi produrre differenze d’imposta, richieste di integrazione, interessi e possibili contestazioni successive allo svincolo delle merci.

La disciplina non è stata completamente riscritta, ma si sta evolvendo attraverso nuovi orientamenti, aggiornamenti interpretativi e pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Nel dicembre 2025 la Commissione europea ha pubblicato una nuova versione del Compendio sul valore in dogana, documento di riferimento che raccoglie note interpretative, commenti su questioni specifiche e una panoramica della giurisprudenza europea in materia.

Il valore di transazione resta il metodo principale

Il Codice doganale dell’Unione prevede sei metodi per determinare il valore delle merci importate. Il criterio principale rimane il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni venduti per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, opportunamente rettificato con gli elementi da aggiungere o sottrarre previsti dalla normativa.

Quando il valore di transazione non può essere utilizzato, devono essere applicati in ordine successivo gli altri metodi :il valore di merci identiche, quello di merci similari, il metodo deduttivo, il valore calcolato e, infine, il metodo residuale o di ultima istanza. La sequenza non è una semplice formalità, perché l’impresa e l’autorità doganale devono poter dimostrare perché il criterio precedente non fosse applicabile prima di ricorrere a quello successivo.


La questione non riguarda soltanto il prezzo indicato in fattura. Nella determinazione del valore possono entrare trasporto e assicurazione fino al luogo di introduzione nell’Unione, royalties e diritti di licenza, apporti forniti gratuitamente o a prezzo ridotto dal compratore, commissioni, imballaggi e altri elementi collegati alla vendita. Occorre inoltre verificare se compratore e venditore siano soggetti collegati e se tale relazione abbia influenzato il prezzo.

Prezzi provvisori e rettifiche successive

Uno dei temi più attuali riguarda le importazioni effettuate sulla base di prezzi provvisori, destinati a essere definiti soltanto dopo l’ingresso delle merci. È una situazione frequente nei gruppi multinazionali, nelle forniture continuative e nei contratti legati a quotazioni, formule o parametri che maturano nel tempo.

Con la sentenza Tauritus del 15 maggio 2025, la Corte di giustizia ha affrontato il caso di merci importate con un prezzo inizialmente provvisorio e un prezzo definitivo dipendente da fattori non ancora conosciuti al momento dell’accettazione della dichiarazione.

La pronuncia conferma la centralità del valore di transazione anche quando il prezzo finale viene determinato successivamente, purché il meccanismo di formazione del corrispettivo sia basato su criteri oggettivi concordati prima dell’importazione e sia adeguatamente documentabile.


Per le imprese questo significa che le clausole contrattuali, le formule di calcolo e le procedure di conguaglio devono essere definite con chiarezza prima dell’operazione doganale. Non basta correggere il prezzo a posteriori: occorre poter ricostruire il legame tra la dichiarazione iniziale, il contratto, gli elementi oggettivi di determinazione e il valore definitivo.

Transfer pricing e operazioni tra società collegate

Il rapporto tra valore doganale e transfer pricing continua a essere uno dei punti più delicati. I due sistemi hanno finalità differenti: il transfer pricing mira a verificare la corretta ripartizione dei redditi tra imprese collegate, mentre la disciplina doganale deve individuare il valore economico delle merci al momento dell’importazione.


Una rettifica di transfer pricing effettuata a fine esercizio non produce quindi automaticamente gli stessi effetti in dogana. L’impresa deve verificare la natura della rettifica, il rapporto con le singole importazioni e la possibilità di collegarla ai beni dichiarati.

Anche l’Organizzazione mondiale delle dogane evidenzia che la documentazione di transfer pricing può fornire informazioni utili per esaminare le transazioni tra soggetti collegati, ma non rappresenta da sola una soluzione definitiva per ogni questione di valutazione doganale.


La gestione separata dei reparti fiscale, amministrativo e doganale può diventare un fattore di rischio. Se chi si occupa delle dichiarazioni non viene informato delle variazioni dei prezzi infragruppo, l’azienda potrebbe non valutare per tempo l’eventuale necessità di rettificare il valore dichiarato o di adottare una procedura semplificata.

Sottovalutazione delle merci: perché la documentazione è decisiva

Le più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea confermano che, in presenza di sospetti di sottovalutazione e in casi specifici, le autorità doganali possono ricorrere anche a dati statistici per verificare il valore dichiarato delle merci.

Ciò non significa però che sia possibile rettificare automaticamente un valore sulla base di un semplice prezzo medio: ogni operazione deve essere valutata singolarmente e l’impresa deve poter dimostrare, con una documentazione completa e coerente, la correttezza del prezzo dichiarato.

Per questo motivo contratti, fatture, costi accessori, rapporti tra società collegate e descrizioni dettagliate delle merci assumono oggi un ruolo fondamentale nella prevenzione di contestazioni durante i controlli doganali.

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