Il regolamento (UE) 2019/1020 – in vigore dal 6 luglio 2021 – stabilisce un sistema di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle norme europee sulla protezione di interessi pubblici come la salute, la sicurezza, la tutela dei consumatori e l’ambiente.

ll regolamento si applica a tutti i prodotti industriali soggetti alla legislazione del mercato interno dell’Unione e modifica – o sopprime – articoli specifici.

Riguarda una vasta gamma di prodotti e mira a prevenire la vendita di prodotti non conformi o pericolosi che possono mettere a rischio i cittadini e falsare la concorrenza. Per garantire il raggiungimento dei fini prefissati il regolamento prevede una serie di norme specifiche. Si procede con l’obbligo di conformità: tutti i produttori e i fornitori sono tenuti a garantire che i prodotti siano conformi alle norme europee.

E’ vietata l’immissione sul mercato europeo di prodotti non conformi. Per ogni prodotto immesso sul mercato deve esserci un operatore economico stabilito nell’UE e responsabile per obblighi specifici, compresa la verifica che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano redatte e rimangano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato.

Le autorità europee e nazionali sono responsabili della verifica della conformità dei prodotti.

Collaborazione transfrontaliera per garantire l’applicazione delle norme

Mediante la collaborazione transfrontaliera le autorità europee e nazionali sono incoraggiate a collaborare per garantire l’applicazione uniforme delle norme e prevenire l’immissione sul mercato di prodotti non conformi.

Il regolamento mira a proteggere gli interessi pubblici e a garantire una concorrenza equa nel mercato europeo delle merci, attraverso una rigorosa vigilanza del mercato e una stretta collaborazione tra le autorità europee e nazionali. L’Articolo 19 per esempio prevede l’obbligo per le autorità di sorveglianza di ritirare o richiamare i prodotti che presentano un rischio grave, o di vietarne l’immissione sul mercato, qualora non esistano altri modi efficaci per eliminare i pericoli associati.

La decisione se un prodotto presenta o meno un rischio grave deve essere presa sulla base di una valutazione del rischio per considerare la natura del pericolo e la probabilità che si verifichi.

Gli Articoli 25-26 sono incentrati sui controlli alle frontiere esterne dell’UE. Le dogane effettuano i controlli dei prodotti prima dell’immissione sul mercato UE.

E’ compito delle autorità di sorveglianza informare le autorità doganali sui tipi di prodotti o gli operatori economici per i quali è stato identificato un rischio più elevato di non conformità.

L’Articolo 34 si focalizza invece sul sistema di informazione e comunicazione che sarà creato per raccogliere, elaborare e archiviare informazioni su questioni relative alla legislazione del mercato interno UE per migliorare la condivisione dei dati tra Stati membri e fornire una panoramica delle attività e dei risultati delle autorità di sorveglianza.

Regolamento (UE) 2019/1020: strumento normativo ampio e strategico per gli operatori economici

Il Regolamento (UE) 2019/1020 mira al rafforzamento del mercato unico europeo delle merci.

Un’intensificata vigilanza del mercato, norme chiare per gli operatori commerciali, rigorosi controlli di conformità e maggiore collaborazione tra le autorità responsabili di far rispettare le norme permettono più agevolmente il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Il regolamento (UE) 2019/1020 rappresenta uno strumento normativo molto ampio destinato a costituire un riferimento preciso e articolato per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici e l’attività di sorveglianza del mercato.

Il suo rispetto è di fondamentale importanza ed è imprescindibile nella gestione della conformità dei prodotti e dei rapporti commerciali finalizzati all’immissione dei prodotti sul mercato europeo.

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