A fronte di un’apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale avviene la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. Questo è il Deposito Doganale, regime speciale citato – alla lettera b – dall’articolo 210 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).

Si tratta, inoltre, di strutture in cui possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della “destinazione” finale.

In merito alla tipologia di merci ecco quali rientrano in questo regime sono: 

Deposito Doganale: le tipologie

In fatto di Deposito Doganale ne esistono due tipologie. Quello pubblico, deposito che può essere utilizzato da qualsiasi persona per l’immagazzinamento della merce. Accanto a questo esiste poi quello privato, destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario.

In ogni caso la concessione del regime di deposito doganale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, territorialmente competente. Questo accade in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria, su istanza della parte interessata, completa degli allegati richiesti. 

La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata avvalendosi del portale delle Customs Decisions.

Ecco i documenti che dovranno essere allegati alla richiesta: 

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